Autocertificazione
Le autocertificazioni che si possono effettuare
Ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968 e' permesso, in sostituzione delle normali certificazioni, che il cittadino dichiari e quindi certifichi sotto la propria responsabilita':
- il luogo e la data di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe, coniugato, vedovo)
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge o di un discendente o di un ascendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
Tali dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere prodotte anche in modo cumulativo:
Si ricorda che tali dichiarazioni non sono più soggette ad autenticazioni.
L' art 4 della legge 4.1.1968 permette inoltre all'interessato di dichiarare, al Funzionario competente, situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza.
E' bene ricordare che
- ci si può avvalere dell'autocertificazione :
- nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), con le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri Enti pubblici (compresi quelli economici) e con imprese che gestiscono servizi pubblici (es. ENEL, ITALGAS, INPS,....).
- l'autocertificazione non è invece consentita:
- per presentare atti e documenti all'autorità giudiziaria,
- nei rapporti con e tra privati
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